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In tema di corrispondenza tra detenuti sottoposti al regime di 41 bis, l´art. 18-ter ord. pen. non giustifica un divieto generalizzato di comunicazione ma prevede un controllo specifico (“visto di censura”) finalizzato a verificare, caso per caso, l´assenza di contenuti pericolosi

Argomento: Ordinamento penitenziario
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Pen., Sez. I, 8 novembre 2024, n. 41191)

Stralcio a cura di Lorenzo Litterio

“1. Il Tribunale di […] ha confermato, in sede di impugnazione ai sensi dell'art. 18 ter ord.pen., il provvedimento in tema di limiti alla ricezione e visto di corrispondenza emesso dalla Corte di Assise di Appello di […] nei confronti di […]., sottoposto al regime detentivo speciale di cui all'art.41 bis ord.pen. 1.1 Secondo il Tribunale le limitazioni alla ricezione di quotidiani dell'area geografica di provenienza del detenuto, così come il limite alla possibilità di inoltrare o ricevere (in via generale) missive da qualsiasi altro soggetto sottoposto al regime differenziato di cui all'art.41 bis ord.pen. sono del tutto legittime, in riferimento alle finalità perseguite dal regime differenziato. 2. Avverso detta decisione ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - […]., deducendo erronea applicazione di legge e assenza di motivazione. 2.1 La critica difensiva si dirige alla parte della decisione relativa al divieto "generalizzato" di scambi epistolari con soggetti sottoposti al regime differenziato di cui all'art. 41 bis ord.pen. Si osserva, in proposito, che la legge non consente un simile divieto "preventivo e generalizzato", quanto la sottoposizione al "visto di controllo", dunque ad una attività di analisi dei contenuti delle missive, a chiunque dirette. Non potrebbe, pertanto, essere oggetto di conferma una disposizione come quella applicata a […]. 1. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. 1.1 La disposizione di legge di cui all'art. 18 ter ord. pen. consente sia "limitazioni" alla corrispondenza epistolare che la "sottoposizione" al visto di controllo, sì da inibire forme di possibile prosecuzione o realizzazione di attività illecita. Il testo dell'articolo 41 bis ord.pen., in rapporto alla finalità di prevenire contatti con l'ambiente criminale di provenienza, indica come contenuto "necessario" del provvedimento applicativo la "sottoposizione a visto di censura della corrispondenza". Del resto, il soggetto sottoposto al regime differenziato ha contatti con gli altri detenuti appartenenti al medesimo gruppo di socialità (parimenti sottoposti al regime differenziato). 2. Non appare, pertanto, del tutto in linea con il contenuto delle disposizioni di legge, pur in un contesto di maggior tutela dei profili di sicurezza come è quello del regime differenziato, prevedere in assoluto e in via generale un [continua ..]

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